In attuazione della regolazione emanata da ARERA, la qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e gas naturale è disciplinata dal Testo Integrato della Qualità dei servizi di Vendita (TIQV), introdotto con la delibera 413/2016/R/com e successivamente aggiornato, da ultimo, con la delibera 399/2025/R/COM, in vigore dal 1° gennaio 2026.

Il TIQV definisce standard specifici e standard generali di qualità commerciale che le società di vendita sono tenute a rispettare nei rapporti con i clienti finali.

Standard Specifici di Qualità Commerciale

Gli standard specifici fissano i tempi massimi entro cui il venditore deve eseguire determinate prestazioni nei confronti del cliente.

Tabella 1 – Standard specifici di qualità commerciale

(vendita di energia elettrica e gas naturale)

PrestazioneStandard vigente
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti30 giorni solari
Tempo massimo di rettifica fatturazione60 giorni solari
Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione15 giorni solari

Standard Generali di Qualità Commerciale

Gli standard generali misurano la capacità complessiva dell’impresa di rispondere correttamente e tempestivamente alle comunicazioni dei clienti.

Tabella 2 – Standard generali di qualità commerciale
IndicatoreStandard generale
Percentuale minima di risposte a reclami e richieste scritte di informazioni inviate entro 30 giorni solari95%

Indennizzi Automatici

In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità, la società di vendita è tenuta a corrispondere al cliente un indennizzo automatico, senza necessità di richiesta.

Indennizzo automatico base
  • € 30,00 in caso di superamento dello standard previsto.

Sono previste maggiorazioni dell’indennizzo nei casi di ritardi ulteriormente prolungati, secondo quanto stabilito dalla regolazione vigente.

L’indennizzo automatico non è dovuto qualora, nei 12 mesi precedenti, il cliente abbia già ricevuto un indennizzo per ritardo nella risposta a un reclamo relativo alla medesima doglianza, come stabilito dal TIQV aggiornato.

Ulteriori Indennizzi in Caso di Sospensione della Fornitura

La società di vendita riconosce inoltre i seguenti indennizzi nei casi previsti dalla regolazione:

  • € 30,00 se la fornitura è stata sospesa per morosità o è stata effettuata una riduzione di potenza senza invio della comunicazione di costituzione in mora.
  • € 20,00 se la sospensione o riduzione di potenza è avvenuta in violazione dei termini regolatori, tra cui:
    • mancato rispetto del termine ultimo di pagamento;
    • mancato rispetto dei termini di invio della comunicazione di costituzione in mora;
    • mancato rispetto del termine minimo di 3 giorni tra la scadenza del pagamento e la richiesta di sospensione al Distributore.

In tali casi, non sarà richiesto alcun corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.