In caso di omesso o parziale pagamento delle fatture relative alla fornitura alla data di scadenza indicata in bolletta, oppure in caso di mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata di un eventuale piano di rientro, si procederà all’invio della costituzione in mora con preavviso di sospensione:
- ai sensi dell’art. 3 del TIMOE (Allegato A alla deliberazione 258/2015/R/com e ss.mm.ii.) per la fornitura di energia elettrica;
- ai sensi dell’art. 4 del TIMG (Allegato A alla deliberazione ARG/gas 99/11 e ss.mm.ii.) per la fornitura gas.
Qualora la morosità persistesse, si provvederà a richiedere la procedura di sospensione:
- ai sensi dell’art. 4 e ss. del TIMOE per la fornitura di energia elettrica;
- ai sensi dell’art. 5 e ss. del TIMG per la fornitura gas.
